Bocciati all’esame da avvocato, il Tar li promuove

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I ricorsi sono stati presentati 'in punta di diritto', con l'appello a un cavillo giuridico

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BOLOGNA – Bocciati all’esame da avvocato, ‘promossi’ dal Tar che ribalta il verdetto dei loro esaminatori. E ci sono riusciti facendo valere un preciso cavillo giuridico.

I giudici amministrativi dell’Emilia-Romagna hanno dato ragione, con sentenze quasi fotocopia, ad alcuni aspiranti avvocati che si erano visti negare l’accesso alla prova orale dell’esame per l’abilitazione alla professione. I pronunciamenti del Tar sono di pochi giorni fa e ordinano al ministero della Giustizia di riconvocare la commissione esaminatrice per ricontrollare le prove scritte che erano state valutate come insufficienti. I bocciati, dopo aver saputo dei voti troppo bassi assegnati ai loro elaborati, si sono opposti lamentando una ‘falla’ che, proprio in punta di diritto, permette ora di sperare in una promozione. Infatti, hanno contestato il fatto che la sottocommissione che bocciò fosse composta in un caso da quattro avvocati su cinque componenti e in un altro da cinque esponenti del mondo forense su cinque. Peccato che la norma prescriva che devono esserci tre avvocati un magistrato e un docente universitario.

“La circostanza che la quasi totalità della commissione d’esame fosse costituita da appartenenti alla professione forense non può che dare adito a dubbi di legittimità”, riconosce il Tar dell’Emilia-Romagna. Le norme in materia dicono cose diverse. L’idea, evidenziano le sentenze del Tar, è che sia “necessaria la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica)” perchè esprimono “sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature” e dunque, quando si correggono gli elaborati, potranno “valorizzare differenti aspetti delle prove”. Dunque, “l’alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame“.

I fatti risalgono agli inizi del 2017. Toccava allora alla seconda sottocommissione per gli esami da avvocato istituita alla Corte d’Appello di Catanzaro valutare gli scritti usciti dalla sessione d’esame di metà dicembre 2016 svolta al Palazzo dei congressi di Rimini. In un caso, però, la commissione era composta da quattro avvocati su cinque componenti e nell’altro da soli avvocati. Lo hanno fatto notare tre ricorrenti che si sono visti negare l’accesso alla prova orale e che hanno quindi chiesto di non convalidare la bocciatura, di bloccare la non ammissione alla fase finale dell’esame di abilitazione e di stoppare e quindi correggere la graduatoria dei promossi nella parte in cui non compare il loro nome.

Ebbene, il collegio della prima sezione del Tar dell’Emilia-Romagna ha deciso “che il ricorso è fondato” per via della “rienuta illegittimità della composizione della commissione esaminatrice”, ordinando quindi al ministero della Giustizia “di provvedere alla convocazione della commissione per il riesame entro 30 giorni” dalla sentenza e alla commissione di procedere “alla nuova effettuazione della correzione delle prove scritte” entro i successivi 30. Contro le sentenze del Tar non risultano depositati ricorsi al Consiglio di Stato.

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