Violenza donne, D.i.Re: “Gratuito patrocinio non sempre garantito, bene sentenza Consulta”

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ROMA – “Con la sentenza di ieri la Corte costituzionale ribadisce il concetto che le vittime di violenza devono avere il gratuito patrocinio indipendentemente dal loro reddito, senza discrezionalità del giudice, ma per volere del legislatore. La Consulta afferma che la norma non è incostituzionale, vedremo cosa faranno i magistrati, io credo che saranno sempre più blindati. Comunque, si tratta di un passaggio positivo, perché sancisce il principio e rinforza un diritto che io ritenevo già stabilito dalla legge, ma che purtroppo non sempre veniva riconosciuto”. A commentare all’agenzia di stampa Dire la sentenza della Corte costituzionale che conferma la legittimità della norma che consente il patrocinio a spese dello Stato per tutte le vittime di reati di violenza (dai maltrattamenti in famiglia, alla violenza sessuale, allo stalking, ndr) a prescindere da situazioni di ‘non abbienza’ – quindi dal loro reddito – è Francesca Garisto, penalista del Gruppo Avvocate di D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza e vicepresidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate (Cadmi) di Milano.


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Secondo l’avvocata, l’accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio “non è così consolidato. A Milano, ad esempio, proprio la scorsa settimana ho incontrato una giudice che si è riservata la discrezionalità di ammettere il gratuito patrocinio per un reato di stalking, perchè il Dpr 115 del 2002, che norma il gratuito patrocinio, dice che il giudice ‘può’ ammettere, non che ‘deve’. Una volta prodotti i documenti relativi al reddito normalmente i magistrati non fanno questioni, ma non accade sempre, anzi, negli ultimi tempi mi è capitato più di una volta che mi venisse sollevata la questione del reddito e che qualche richiesta di gratuito patrocinio mi venisse rigettata”. Ciò avviene, ricorda l’avvocata Garisto, “nonostante una sentenza della Corte di Cassazione qualche anno fa avesse dato interpretazione positiva, sostenendo che la ratio della norma è di consentire alle vittime di quei reati, indipendentemente dal loro reddito, di denunciare senza avere la preoccupazione di farsi carico dei costi, perché lo Stato consente questo diritto alle vittime cosiddette vulnerabili e perché ha interesse a perseguire questo tipo di reati”.

Ma come nasce questa sentenza della Consulta? “Il gip del tribunale di Tivoli ha sollevato la questione alla Corte sostenendo che la norma all’articolo 76 del Dpr 115 del 2002 sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Rispetto all’articolo 3, perchè considererebbe uguali tutte le situazioni, a prescindere dalle singole fattispecie- spiega- e rispetto all’articolo 24, che dispone che siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, perchè le vittime vulnerabili sarebbero ammesse a godere di questi diritti indipendentemente dal loro reddito”.

La Corte, chiarisce la penalista, “dice che non c’è alcuna violazione, che la norma non è irragionevole e non lede il principio di parità di trattamento, considerata la particolare vulnerabilità delle vittime di questi reati. Il criterio, dunque, non è il reddito– conclude- ma la condizione di vulnerabilità“.

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Da Dire.it

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