Bonus “Prima casa under 36”, vale anche per i box: chi può farne richiesta

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A beneficiarne potranno essere i giovani con meno di 36 anni e con un Isee non superiore a 40mila euro che acquistino un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Il bonus si può applicare anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come per esempio un box, ma non ai contratti preliminari di compravendita


Arrivano dalla Agenzie delle Entrate le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). A poterne fare richiesta sono soltanto i ragazzi che non abbiano ancora compiuto i 36 anni (i soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno d’età) e che presentino un Isee non superiore 40mila euro. Altro requisito: l’acquisto di un’abitazione entro il 30 giugno 2022.

Secondo la circolare n. 12/E chi otterrà il bonus sarà esentato dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In più, si prevede il riconoscimento di un credito d’imposta anche in caso di acquisto soggetto a Iva, mentre il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come i box.

Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

I requisiti per accedere al nuovo Bonus “Prima casa under 36”

Il bonus è riservato ai soggetti che:

  • non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato. A tale proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate fa due esempi:
    – Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione;
    – Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti normativamente previsti, beneficerà dell’agevolazione.
  • presentino un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui
  • inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto)

I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie

La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.

QUI trovi la circolare completa.

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Fonte: Agenzia delle Entrate

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